L’aspirazione di molti professionisti, tra manager, quadri e dirigenti, è quella di concedersi almeno una volta nella vita un periodo di allontanamento dal lavoro per ripensare a sè stessi, alla propria professionalità. Una lunga pausa dal lavoro quindi per frequentare un MBA, o un master di indirizzo specialistico, o per concludere degli studi sospesi, in generale per dedicarsi alla propria formazione o diversamente per realizzare un progetto di volontariato presso associazioni non governative.
Questo tipo di esperienze saranno poi spendibili al ritorno in azienda generando un apprezzabile valore aggiunto.
Il sogno è realizzabile. Nell’anno 2000, infatti, è stata approvata una legge, la 53, che consente ai dipendenti di strutture organizzative pubbliche e private, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda, di chiedere un congedo formativo, comunemente conosciuto come ‘anno sabbatico’.
Il congedo consiste in un’interruzione della propria carriera lavorativa prolungata per 11 mesi che possono essere consecutivi o frazionati.
Durante questa pausa il lavoratore in congedo non percepisce stipendio, non ha copertura previdenziale e inoltre questo periodo non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altro tipo di congedo. Le modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali che si esprimono sui termini di preavviso e sul tetto massimo di lavoratori per azienda che può usufruire della pausa. Inoltre i contratti collettivi nazionali prevedono dei margini di aumento sulle condizioni della pausa per ragioni formative, consentendo di aumentare il numero di mesi di assenza dal lavoro e comunque il limite delle assenze tollerabili.
Ma in Italia quanto è diffusa la cultura dell’anno sabbatico? E soprattutto le aziende sono effettivamente disposte a concederlo, valutando la vacanza di un posto per 11 lunghi mesi?
In realtà il datore di lavoro può non accettare la richiesta, seppur il richiedente rientri in tutte le condizioni previste dal contratto collettivo cui fa riferimento. La richiesta di congedo può quindi essere rifiutata in assenza di un preciso piano formativo o anche in caso di indiscutibili esigenze di pianificazione per le quali l’azienda non potrà fare a meno di quella determinata risorsa per un periodo così prolungato.
Inoltre in Italia il congedo formativo è ancora poco diffuso come modus operandi e altro fattore fondamentale da tenere in considerazione è che il dipendente per l’anno di assenza non percepirà alcuna retribuzione.
Vi sono infine dei freni di carattere psicologico da parte del dipendente, come timore di non sapere e di non essere in grado di prevedere quali ‘sorprese’ si possano trovare in ufficio al proprio rientro, insieme alla difficoltà di dover ‘ricucire’ i rapporti con i colleghi dopo un anno di assenza.
Nel mondo accademico invece il discorso cambia di molto. I docenti universitari, con 10 anni di anzianità, possono chiedere una pausa di un anno retribuito, a condizione che al loro rientro documentino con pubblicazioni i risultati delle proprie ricerche.
Una nota sul nome. L’espressione ‘anno sabbatico’ deriva da un’usanza ebraica secondo la quale, in conformità con il calendario ebraico, ogni sette anni cade un anno sabbatico in cui per tutti i 12 mesi dell’anno i campi devono essere lasciati a riposo e tutti i debiti, contratti negli anni precedenti, vengono condonati.