Il tema della tutela della donna in caso di maternità è da sempre dibattuto e di forte interesse e in Italia tale garanzia è regolamentata dalla legge n. 151 del 26 marzo 2001 che rappresenta il ‘Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità’.
Tale normativa sostiene una serie di declinazioni che riportiamo di seguito e che forniscono una chiara idee sulla linea da adottare.
La tutela del posto di lavoro
Le donne in attesa di un figlio, non possono essere licenziate nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il primo anno di età del figlio.
In caso di licenziamento, occorre presentare entro 90 giorni un certificato che dichiari l’esistenza della gravidanza nel momento in cui si è state allontanate dal posto di lavoro.
Il ricorso al licenziamento è nullo per: giusta causa (colpe gravi della donna), chiusura dell’azienda, scadenza del contratto. Sempre in questo lasso di tempo, la donna non può essere sospesa a meno che non venga sospesa la produzione nell’intero reparto in cui è inserita.
Per i 7 mesi successivi alla scoperta di essere in attesa, la lavoratrice, le cui mansioni solitamente contemplano il sollevamento di pacchi e/o scatoloni, non potrà effettuare trasporti, sollevare pesi, svolgere lavori pericolosi, faticosi e insalubri. Non possono altresì esserle affidati turni di lavoro notturno (dalle 24 alle 6).
Nei periodi di assenza per maternità, si continua a maturare anzianità di servizio e, solo durante il periodo di assenza obbligatorio, si maturano anche le ferie e la tredicesima.
Una volta rientrata dalla maternità, la donna-lavoratrice ha il diritto di continuare a svolgere le stesse mansioni, o equivalenti, che svolgeva in precedenza.
Astensione obbligatoria
La donna ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi totali a scelta semi-vincolata: può continuare a lavorare fino al 7^ mese e restare a casa per i primi 3 oppure continuare fino all’8^ mese e restare ad accudire il bambino per i primi 4 mesi di vita. Quest’ultima ipotesi deve essere concessa sia da un medico specialista del sistema sanitario nazionale, sia da un medico competente nella prevenzione sui luoghi di lavoro.
Nel periodo di astensione dal lavoro, la donna riceve l’80% dello stipendio e un eventuale 20% a seconda del contratto aziendale. Stessa cosa vale per l’uomo, che ora ha la possibilità (obbligo in alcuni casi) di astenersi per i 3 mesi successivi alla nascita del bambino.
Anche le lavoratrici che hanno adottato un bambino di età inferiore ai 6 anni di età possono avvalersi del diritto di astensione dal lavoro per i 3 mesi successivi all’arrivo del bambino.
In caso di aborto sopravvenuto entro 180 giorni dal concepimento, la donna ha diritto a un normale periodo di malattia prescritto dal medico, diversamente avrà diritto ai 5 mesi di assenza con l’80% dello stipendio.
Astensione facoltativa
Con la nuova legge, sia il padre sia la madre possono astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi ciascuno ma per un totale di 10 mesi, dato ricavato sommando i periodi di assenza dell’uno e dell’altra. Le assenze possono essere continuate o frazionate e utilizzabili fino al compimento dell’8^ anno di età del figlio; in alcuni casi, i genitori possono assentarsi contemporaneamente dai reciproci posti di lavoro.
Nel caso di ‘assenza’ di uno dei genitori (sia per morte che per abbandono di prole) il periodo per il singolo genitore si protrae a 10 mesi.
Per i genitori adottivi resta tutto invariato tranne il caso in cui il bambino adottato sia di età compresa tra i 6 e i 12 anni: in questa circostanza l’astensione facoltativa può essere goduta entro 3 anni dall’arrivo in famiglia.
Per i giorni di astensione facoltativa, si percepisce il 30% dello stipendio fino al raggiungimento totale di 6 mesi di assenza tra padre e madre. Successivamente saranno solo i genitori a basso reddito a continuare a percepire la stessa percentuale di stipendio.
Diritto all’allattamento
Durante il primo anno di vita, la madre può assentarsi per 2 ore al giorno dal lavoro per accudire il bambino (una sola se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore); le 2 ore possono essere cumulate oppure divise sempre all’interno della stessa giornata lavorativa. Se sul posto di lavoro è presente una asilo nido aziendale o una camera per l’allattamento, la lavoratrice non può allontanarsi dalla struttura e le ore messe a disposizione scendono a una soltanto (divisibile in 30 minuti per 2 volte).
Permessi per malattia del figlio
Padre e madre possono assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio che deve essere attestata da un medico specialista.
Fino a 3 anni di età del bambino, non vi sono limiti di assenza; dai 3 agli 8 anni, si hanno a disposizione soltanto 5 giorni l’anno.
L’assenza dal lavoro deve coinvolgere solo uno dei genitori che deve presentare apposita dichiarazione all’azienda nella quale attesta che il coniuge non sta usufruendo dello stesso permesso nel medesimo periodo.
In questi giorni, e per i primi 3 anni di vita del bambino, non si percepisce stipendio ma vengono comunque versati i contributi INPS.
Assistenza a bambini con handicap
In questo caso, i genitori possono chiedere di aumentare il periodo di astensione facoltativa fino ad un massimo di 3 anni a patto che il bambino non sia ricoverato 24 ore su 24 in una struttura specializzata.
In alternativa si può chiedere un permesso giornaliero di 2 ore (retribuite) fino al 3^ anno di età del bambino e successivamente 3 giorni al mese.
Per ulteriori approfondimenti sulle normative che regolamentano in Italia i rapporti di lavoro, consigliamo le letture del nostro blog.
http://www.blogonjob.it/